accettazione
tacita di eredità deve essere trascritta a cura del notaio
Potrebbe essere considerato responsabile ex art.
2671, c.c., il Notaio che riceve un atto
di vendita di un bene immobile proveniente da successione (ab intestato, dichiarazione
regolarmente presentata e trascritta, nessun atto di accettazione trascritto), lo trascrive
tempestivamente e, successivamente, anche dopo che siano decorsi i fatidici
trenta giorni dalla data dell'atto di vendita curi la trascrizione
dell'accettazione tacita di eredità.
Io credo di no perchè l'obbligo del Notaio di cui al
2671, c.c., mi pare pertinente al solo atto da lui ricevuto (la vendita) mentre
la trascrizione dell'accettazione tacita sulla base di tale atto costituisce un
onere a carico degli eredi (i quali potranno decidere se e quando
incaricare il Notaio della stessa, e questi non avrebbe altro obbligo se
non quello di diligenza professionale consistente nell'informare le parti circa
le conseguenze della mancata esecuzione della formalità). E' così?
Sull'obbligo del notaio di
curare la trascrizione, è stata fatta una ricostruzione interessante per il
legato contenuto nel testamento che viene pubblicato dal notaio.
Si è detto che in quel caso
il notaio non è obbligato alla trascrizione in quanto l'obbligo dell'art.
2671 è collegato alla redazione di un atto pubblico o all'autenticazione di una
scrittura privata dai quali scaturisce un effetto soggetto a trascrizione.
L'atto dal quale risulta il
mutamento giuridico soggetto a trascrizione non è il verbale di pubblicazione
ma il testamento allegato (De Rubertis, La trascrizione dell'acquisto del
legato e il notaio, in Vita not. n. 3/1996, pp. 1557 ss.).
"L'espressione atto
ricevuto ha infatti il significato tecnico di atto rogato dal pubblico
ufficiale, per cui resta escluso l'obbligo quando l'atto sia dal pubblico
ufficiale soltanto ricevuto in deposito" (Ferri).
Un altro esempio nel sistema
è dato dalla trascrizione del fondo patrimoniale costituito per testamento, che
deve essere eseguita d'ufficio dal Conservatore (art 2647).
Nel caso della vendita che
costituisca anche accettazione tacita di eredità sembra che l'effetto derivi
direttamente dall'atto ricevuto dal notaio.
A meno di non voler
distinguere tra trascrizione con efficacia dichiarativa e trascrizione ai soli
fini della continuità, distinzione che non mi sembra si possa desumere
dall'art. 2671 c.c.